12 March 2009

Articolo due

Comma 1. E’ vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati, in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra forma, ovvero agevolare l’immissione dei medesimi.

Comma 2. Coloro che, anche in concorso con altri soggetti operanti fuori del territorio nazionale (sic!), ovvero con ignoti, rendano possibili i comportamenti vietati ai sensi del comma 1 sono considerati responsabili, sul piano civile, penale e amministrativo, unitamente a coloro che hanno effettuato l’immissione in forma anonima.

Dalla Proposta di legge d’iniziativa del deputato Gabriella Carlucci, presentata l’11 febbraio 2009.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0021370

In pratica, diventa fuorilegge postare qualsiasi cosa, se non si è passati attraverso una procedura di identificazione che permetta di associare il contenuto alla propria identità fisica (reale).

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Questo post è stato inserito il Thursday, March 12, 2009 alle 6:39 pm ed è archiviato in Informazione, Politica, Tecnologie. Puoi seguire le risposte a questo post, seguendo il feed RSS 2.0. Puoi lasciare una risposta o fare trackback dal tuo sito.

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